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Statuto

Estratto dello statuto


Articolo 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita l'Associazione denominata Associazione Culturale Centrale dell’Arte. L’Associazione è libera e senza fini di lucro. Ha sede a Cosenza in via Monte Grappa 34.

Articolo 2 OGGETTO SOCIALE

L'associazione si propone i seguenti scopi:documentare attività, offrire servizi, organizzare attività formative e promozionali a favore di coloro che operano nel campo della creatività, delle arti e dello spettacolo e della cultura in genere; determinare occasioni per una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano la circolazione di informazioni e di eventi, sia a livello nazionale che internazionale;favorire ed incentivare il rapporto tra la produzione artistica ed il mercato; promuovere, progetti di documentazione, promozione, formazione e ricerca di rilievo nazionale ed internazionale, finalizzati allo sviluppo artistico e culturale; promuovere la ricerca delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi statutari, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 ATTIVITA’

L’Associazione, nell’ambito delle proprie finalità, potrà provvedere a: costituire un centro di documentazione e una banca dati sugli artisti; costituire una rete di scambio e circuitazione di giovani artisti in Italia ed all’Estero, anche con la partecipazione diretta dell’Associazione a reti nazionali ed internazionali; avviare percorsi formativi in ambito artistico ed organizzativo, di concerto con gli Enti Soci ed eventualmente con realtà scolastiche ed universitarie specializzate dei rispettivi territori, relativamente al settore culturale, delle arti e dello spettacolo; promuovere la riconversione di aree e siti dismessi, industriali e non; promuovere ricerche, inchieste e studi di respiro nazionale sui temi riguardanti la produzione culturale; realizzare produzioni editoriali e artistiche; gestire spazi espositivi, offrire servizi a strutture pubbliche e private ad esempio gallerie, musei, ecc. in linea con le vigenti leggi dello Stato in materia di Beni Culturali; compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari e strumentali al raggiungimento delle proprie finalità.

Articolo 4 Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Articolo 5 SOCI

L’Associazione è composta da Soci promotori e Soci sostenitori. Sono Soci promotori: i fondatori; le persone fisiche, società, enti pubblici o privati, organizzazioni o associazioni che, a vari livelli, operano nel campo delle politiche culturali e svolgono attività di sostegno e di promozione delle realtà artistiche e della cultura in genere.

Sono Soci Sostenitori Enti pubblici e privati che intendono contribuire al perseguimento delle finalità dell’Associazione. I soci promotori hanno il diritto di partecipare ed intervenire con voto deliberativo all’assemblea ed alle altre forme in cui si manifesta la vita associativa.

L'ammissione del socio deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dietro richiesta scritta. La qualifica di socio ordinario può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza dello statuto, per comportamento scorretto nei confronti dell’associazione. L’esclusione del socio deve essere decisa dal consiglio direttivo.

Articolo 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci promotori. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento, diretto o per delega, di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, in sua assenza, il componente più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ha le seguenti competenze: definisce gli orientamenti generali della vita dell’Associazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; determina, l’ammontare e la periodicità delle quote che i soci promotori e sostenitori sono tenuti a versare per finanziare le attività dell’Associazione; delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione; elegge i Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo; delibera l’eventuale regolamento interno dell’Associazione, elaborato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, di seguito CD, è composto da un numero di membri variabile, ma da minimo tre soggetti, compreso il Presidente, è nominato dall’Assemblea. Tutti i soci promotori possono essere eletti membri del CD; Il CD dura diciotto mesi e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati; Il CD si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti e delibera sul coordinamento dell’attività e cura l’amministrazione; I membri del CD, compreso il Presidente, non riceveranno alcuna remunerazione per la carica ricoperta salvo l’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.

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